Pratiche edilizie che non richiedono autorizzazione a procedere

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guida pratiche edilizie
Le pratiche edilizie sono l'insieme delle procedure e dei documenti necessari per regolarizzare, autorizzare e controllare gli interventi edilizi, ovvero lavori che riguardano la costruzione, la ristrutturazione o la demolizione di edifici o parti di essi. Permessi a costruire e altre pratiche richiedono tempo per essere autorizzati dagli enti preposti, vincolando l’inizio dei lavori.
In altri casi, soprattutto per la ristrutturazione o la manutenzione ordinaria/straordinaria di un edificio, è possibile accelerare i tempi dell’impresa edile, fissando l’inizio lavori all’avvio di due procedure semplificate: la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).

Procedure edilizie semplificate

Le procedure edilizie semplificate sono comunicazioni fatte al Comune dove è presente l’immobile sul quale intervenire, in cui si dichiara l’inizio dei lavori di ristrutturazione da svolgere secondo le norme in vigore.
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Che cos’è una SCIA

La SCIA permette di avviare determinati tipi di lavori edilizi senza dover ottenere un'autorizzazione preventiva da parte del Comune. Nello specifico, si basa sulla segnalazione dell'inizio dei lavori da parte del titolare dell'intervento, ma non implica una preventiva approvazione dell'ente comunale.
Con la presentazione della SCIA, quindi, i lavori possono iniziare immediatamente.

Principali caratteristiche della SCIA

  • La SCIA è adatta per lavori di minore entità quali
    • interventi di manutenzione ordinaria su edifici (riparazioni, sostituzione di elementi, pitturazioni);
    • lavori di ristrutturazione edilizia: rifacimento tetto, costruzione solaio, scale etc;
    • installazione di impianti tecnologici come pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti termici, ecc.
  • Non richiede la presentazione di progetti tecnici redatti da un professionista abilitato (come ad esempio un architetto o un geometra).
  • Non prevede un controllo preventivo da parte del Comune, ma l'ente può effettuare dei controlli successivamente.
  • La responsabilità dell'attestazione della conformità dell'intervento spetta al dichiarante.

Approfondimento: chi presenta la SCIA?

La SCIA è presentata in Comune dall'interessato o dal titolare dell'attività o dei lavori edili. Può essere presentata personalmente presso gli uffici comunali competenti, oppure tramite un rappresentante autorizzato, come un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) incaricato di seguire la procedura amministrativa (anche se non è obbligatorio).
Nei casi in cui l'interessato non sia un professionista del settore edilizio, è comune affidarsi a un tecnico abilitato che si occupi di redigere la documentazione necessaria e di presentare la SCIA a nome del richiedente. Questo professionista avrà la competenza di assicurarsi che la SCIA sia corredata di tutti i documenti richiesti e che gli interventi previsti siano conformi alle normative edilizie e urbanistiche vigenti.
È importante sottolineare che, nonostante la SCIA semplifichi il procedimento amministrativo, essa rappresenta comunque un atto formale che impegna il dichiarante a rispettare le leggi e le norme edilizie, pertanto è essenziale fornire informazioni accurate e veritiere nel documento.
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Cos’è una CILA

La CILA è un’altra procedura semplificata che consente di iniziare alcuni lavori edilizi senza richiedere un'autorizzazione preventiva. Tuttavia, a differenza della SCIA, la CILA richiede una "asseverazione", ovvero una dichiarazione di conformità da parte di un professionista abilitato (geometra, architetto o ingegnere). La CILA implica quindi un controllo preventivo del progetto da parte del Comune, anche se in attesa della autorizzazione, i lavori possono iniziare.

Principali caratteristiche della CILA

  • La CILA è adatta per lavori di ristrutturazione, quando gli interventi comportano modifiche strutturali o volumetriche significative dell'edificio.
    Esempi:
    • nuova apertura di porte interne
    • pareti interne non portanti spostate, demolite o costruite ex novo;
    • unità immobiliari frazionate o accorpate;
    • ristrutturazione del bagno;
    • rifacimento degli impianti.
  • Richiede la presentazione di progetti tecnici redatti da un professionista abilitato.
  • È soggetta a un controllo da parte del Comune, il quale verifica la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti.
  • Il professionista che assevera il progetto si assume la responsabilità della correttezza delle informazioni fornite.

Approfondimento: chi presenta la CILA?

La CILA viene presentata in Comune dall'interessato o dal titolare dell'attività o dei lavori edilizi. Anche in questo caso, il dichiarante può presentare personalmente la CILA presso gli uffici comunali competenti, oppure può avvalersi di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) che rediga la documentazione e presenti la CILA a suo nome.
A differenza della SCIA, la CILA richiede una maggior complessità nella redazione del documento, in quanto deve essere "asseverata" da un tecnico abilitato. L'asseverazione è una dichiarazione con valore di giuramento del professionista che attesta la conformità dell'intervento edile alle norme urbanistiche, edilizie e ambientali vigenti.
Il tecnico incaricato di redigere e asseverare la CILA sarà responsabile di verificare che i lavori o l'intervento previsto siano in linea con le normative e i regolamenti, e che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dalla legge.
Come per la SCIA, è fondamentale fornire informazioni
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