Guida al bonus barriere architettoniche del 75%

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Bonus architettonico
Con la Legge di Bilancio 2023, è stata prorogata la detrazione fiscale per “interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti” con una importante modifica. Se fino a dicembre 2022, l’agevolazione era calcolata al 50%, oggi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n°17 del 26 giugno 2023, che la detrazione passa al 75% fino a dicembre 2025.

Come funziona il bonus 75%

5 anni di detrazione in Dichiarazione dei Redditi

La somma calcolata va in detrazione in 5 quote di pari importo per 5 anni a partire dall’anno in cui sono state affrontate le spese.
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Calcolo della detrazione fiscale del 75%

La detrazione del 75% è calcolata sul totale delle spese fino a un tetto massimo
• di 5.0000 euro per case unifamiliari o unità immobiliari (in edifici plurifamiliari) indipendenti con accessi autonomi dall’esterno;
• di 40.000 euro per unità in edifici fino a 8 unità immobiliari;
• di 30.000 euro per unità in edifici oltre 8 unità immobiliari.

Es.: L’ammontare delle spese ammissibili sulle quali calcolare la detrazione in un condominio con 12 unità non può superare i 440.000 euro.
40.000 x 8 unità = 320.000 euro
30.000 x 4 unità = 120.000 euro

Chi ha diritto al bonus abbattimento barriere architettoniche

Accedono all’agevolazione le persone fisiche, gli esercenti di arti e professioni, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni di professionisti e soggetti che maturano un reddito d’impresa. Tutti questi soggetti devono essere in possesso dell’immobile o avere qualche titolo idoneo su di esso.
Non possono utilizzare questa misura chi ha redditi unicamente assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Obblighi delle parti

L'usufruttuario ha l'obbligo di mantenere l'immobile e pagare le spese necessarie per la sua conservazione, come ad esempio le tasse sulla proprietà, le spese di manutenzione e le bollette. Il nudo proprietario, invece, conserva alcuni diritti sulla proprietà, come il diritto di alienare l'immobile (venderlo) o di costituire ipoteche su di esso, a condizione che ciò non pregiudichi i diritti dell'usufruttuario.

Cosa rientra nel bonus per eliminazione barriere architettoniche

• Rifacimento o adeguamento di impianti come servizi igienici, impianto elettrico, impianto idrico, installazione citofono, impianto ascensore;
• rifacimento scale ed ascensori, realizzazione di rampe o installazione di piattaforme elevatrici;
• smaltimento impianti sostituiti.

Conformità degli interventi

Gli interventi devono garantire la visitabilità e l’accesso a tutti e devono presentare le caratteristiche tecniche indicate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 con le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici privati.
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Bonus barriere architettoniche: domande e risposte

Fonte: circolare n°17 del 26 giugno 2023

Posso usufruire dell’agevolazione al 75% per lavori di ristrutturazione iniziati nel 2022?
La circolare stabilisce che “per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Ho venduto l’immobile per il quale sto usufruendo del bonus 75% ma ho ancora quote da portare in detrazione. Cosa faccio?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “la detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate”.

Sono proprietario di un appartamento in un condominio dove sono in corso lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Come è stabilita la somma che posso portare in detrazione in 5 quote?
Se non diversamente stabilito, la ripartizione delle spese sulla quale calcolare la detrazione si basa sui millesimi di proprietà.

Voglio abbattere le barriere nel mio appartamento (come ampliare l’accesso del bagno) che si trova in una palazzina di 4 unità. Che lavori si possono fare con il bonus barriere architettoniche e fino a che cifra^

In questo caso, l’ammontare massimo delle spese ammissibili sul quale calcolare la detrazione fiscale del 75% è 50.000 euro come per le unità unifamiliari. Le spese ammesse sono espressamente indicate nella circolare: “in caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l’ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l’agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari”.

Sto cambiano il progetto del bagno, per ampliarlo, in un edificio in costruzione. Ho diritto alla detrazione?

Come è definito nella circolare: “l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Ci sono alternative alla detrazione 75% visto che non ho un’imposta lorda tale da “assorbire” la quota complessiva in detrazione?
Il superamento delle barriere elettroniche si può affrontare anche con altre 2 misure:
• lo sconto in fattura (il fornitore anticipa le spese fino al totale dei costi sostenuti che poi recupera sotto forma di credito d’imposta);
• cessione del credito d’imposta a un istituto di credito o finanziario.

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